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135/2021/PE

In relazione alle diverse istanze giunte al MiTE per l’avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006, per interventi ed opere che il proponente ritiene rientrare tra quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo, per il solo fatto che comportano “una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente”, il Ministero ha trasmesso un chiarimento in materia.

Ricordiamo che l’art. 242-ter del D.Lgs 152/2006 al comma 1 dispone che:

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Al riguardo, al fine di consentire la corretta formulazione delle istanze evitando inutili allungamenti dei procedimenti il Ministero ha chiarito che la tipologia di “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” si riferisce esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia.

Pertanto per le istanze che interessano installazioni diverse dagli impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impianti ambientali, se:

  1. rientrano in fattispecie diverse espressamente individuate al comma 1 dell’art. 242-ter del D.Lgs 152/2006, si applica tale comma;
  2. non rientrano in fattispecie espressamente individuate al comma 1 dell’art. 242-ter del D.Lgs 152/2006, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017. In tal caso il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006

Nel rimandare alla nota del MiTE, in allegato alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 11.05.2021
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